Nuovi Prodotti

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  • Bracciale in Argento Rosè e Agata Celeste Calcedonio con Distanziatori In Argento

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Tutti gli oggetti in metallo prezioso devono sempre riportare impressi, il marchio di identificazione ed il titolo espresso in millesimi. Inoltre, possono riportare eventualmente, un terzo marchio, quello tradizionale di fabbrica. Questo marchio non è altro che un logo o una sigla personale che i produttori possono apporre in aggiunta al marchio di identificazione, sugli oggetti da loro realizzati.

Il marchio di identificazione è di prioritaria importanza in quanto da la possibilità di identificare colui che ha fabbricato l’oggetto. I punzoni sui quali viene impresso il marchio di identificazione si ottengono solo se si è iscritti nell’apposito registro detenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente. Il rilascio del presente marchio da parte degli organi competenti è in parte una garanzia per il consumatore, in quanto il fabbricante potrà essere controllato periodicamente dagli uffici metrici. Ricordiamo che in ogni caso è vietato dalla legge fabbricare oggetti preziosi senza l’autorizzazione e di conseguenza il marchio di identificazione. Questo è il motivo per il quale consigliamo sempre di non acquistare oggetti privi del marchio in questione.

Ecco come si presenta il marchio di identificazione indispensabile per risalire al fabbricante:

 

Molte volte capita di trovare in commercio oggetti dove si ha la presenza dell’impronta del solo titolo. Ricordiamo che il punzone per imprimere il titolo e facilmente reperibile senza nessuna autorizzazione, dunque questi oggetti non sono legali non potendo identificare il fabbricante che, con molta probabilità, in questo caso non è in possesso del marchio di identificazione. 

Alcuni esempi di punzoni con titoli espressi in millesimi:


Tutti i nostri gioielli dove previsto dalla legge sono punzonati sia con il marchio di identificazione 177FO e sia con il titolo espresso in millesimi.

Siamo in possesso anche del marchio tradizioni "Calonici" che viene riportato su alcuni dei nostri gioielli

Puoi verificare l'iscrizione alla Camera di Commercio per il nostro marchio 177FO

Verifica il marchio 177FO

camcom-marchio-177FO.jpg

NOTE LEGALI
Il Marchio Orafi 
A norma dell'articolo 14 del D.Lgs. 22.5.1999, n. 251, chiunque voglia vendere platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere ovvero voglia fabbricare od importare oggetti contenenti tali metalli è tenuto a richiedere alla Camera di Commercio territorialmente competente la concessione del marchio d'identificazione per metalli preziosi e quindi ad iscriversi nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalla medesima Camera di Commercio.
Gli oggetti in metallo prezioso (platino, palladio, oro ed argento) devono essere obbligatoriamente marcati con il suddetto marchio e con il titolo della lega espresso in millesimi.
In Italia sono legali i seguenti titoli:
  • per il PLATINO: 950, 900 e 850 millesimi;
  • per il PALLADIO: 950 e 500 millesimi;
  • per l'ORO: 750, 585, 375 millesimi;
  • per l'ARGENTO: 925 e 800 millesimi.
E' ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli sopra riportati, non sono ammesse tolleranze negative sui titoli.
Gli oggetti non vincolati all'obbligo del marchio di identificazione ed all'indicazione del titolo sono:
  • gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
  • i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;
  • gli oggetti di antiquariato; l'autenticità degli stessi deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso la camera di commercio;
  • i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;
  • gli strumenti ed apparecchi scientifici;
  • le monete;
  • le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di identificazione, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;
  • gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali; la prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, numero 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente;
  • i residui di lavorazione;
  • le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.
(Fonte Camera Commercio)

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